L’art 444 cpp prevede le quali tanto il P.M. quanto l’imputato, possano cercare al Giudice l’applicazione proveniente da una pena, diminuita fino ad un terzo, quando questa tenuto conto delle circostanze e diminuita fine ad un terzo, né supera i cinque anni sola se no congiunta alla pena pecuniaria (cd. https://avvocatopenalistaromano.com/bologna-reato-intimidazione.html